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Bonus facciate

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Bonus Facciate

– A cura di Alessandro Mosele

Bonus Facciate

Il “bonus facciate” è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città, introdotto con la legge di bilancio 2020. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva come i “regimi forfettari”.
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi, ornamenti e fregi. Sono compresi:

  • intonaci e isolamenti;
  • i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici;
  • sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;
  • l’installazione dei ponteggi;
  • lo smaltimento dei materiali;
  • Iva e imposta di bollo;
  • diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi;
  • tassa per l’occupazione del suolo pubblico;
  • spese professionali di progettazione, perizie, rilascio dell’attestato di prestazione energetica, ecc.

Sono esclusi:

  • facciate interne dell’edificio (non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico).

A differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici.

  • Zone A: parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  • Zone B: le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.

Se i lavori di rifacimento della facciata riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è necessario prevedere interventi di isolamento termico tali da soddisfare:

  • i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”);
  • i valori massimi di trasmittanza termica indicati alla tabella 2 allegata al D.M. 11 marzo 2008 e nell’appendice B all’allegato 1 del D.M. 26 giugno 2015 (1).

Nota 1. I limiti di trasmittanza tecmica di cui al D.M. 26 giugno 2015 sono richiesti solo per determinate categorie di intervento: ristrutturazioni importanti di secondo livello (25%<S<50%) e riqualificazioni energetiche dell’involucro (S<25%), prevedendo la norma degli altri casi  “verifiche indirette” sulla trasmittanza termica. L’entità di isolamento da prevedere dipende in parte anche dalla superficie interessata dall’intervento e potrebbe essere possibile garantire il rispetto delle disposizioni normative pur lasciando alcune porzioni di parete non isolate. Questa possibilità, da valutare in modo specifico per ogni singolo caso, è comunque da limitare esclusivamente a situazioni con particolari vincoli non superabili.

Tabella 1. Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l’involucro edilizio espressa in W/m²K. Confronto tra D.M. 11/03/2008 come modificato dal D.M. 26/01/2010 e D.M. 26 giugno 2015 (seconda riga, valori 2015/2021).

Pagamenti e adempimenti devono essere conformi a quanto già previsto per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Si applicano le disposizioni del decreto Mef n. 41/1998, ossia il regolamento in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.
Solo per gli interventi di efficienza energetica (quelli influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio), si applicano le stesse procedure e gli stessi adempimenti previsti dal decreto 19 febbraio 2007 ed in particolare sono richiesti:

  • l’asseverazione, con la quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi;
  • l’attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali, che deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori.

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