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Detrazione fiscale del 65% per caldaie a condensazione (ecobonus 2018)

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– A cura di Alessandro Mosele

ecobonus 2018 - 65%La Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205 del 29 dicembre 2017), al comma 3, dispone la proroga di un anno, fino al 31/12/2018, della misura della detrazione al 65% per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus), con alcune importanti modifiche che si vanno a sommare ai requisiti già previsti in precedenza (si ricorda tra questi l’obbligo, nel caso di sostituzione di generatori di calore, di installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sui corpi scaldati in alta temperatura).
Nel caso di sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione la detrazione fiscale rimane del 65% solo nel caso in cui i nuovi impianti abbiano queste caratteristiche:

  • nuovi apparecchi a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013
  • contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02 (in sintesi termostato ambiente a temperatura scorrevole che modula la temperatura di uscita dell’acqua dall’apparecchio di riscaldamento in funzione della deviazione fra la temperatura ambientale misurata e quella impostata, con o senza regolazione climatica in funzione della temperatura esterna. Relativamente alle valvole termostatiche a bassa inerzia termica per il momento rimangono obbligatorie in attesa del nuovo regolamento previsto nei prossimi mesi);
  • impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro;
  • generatori di aria calda a condensazione.

Altrimenti in assenza dei termostati modulanti la percentuale di detrazione è ridotta al 50% e comunque vincolata a caldaie in classe A.

Sono detraibili come in precedenza le spese sostenute per l’acquisto, quelle per la posa in opera e quelle professionali strettamente legate all’intervento di riqualificazione energetica. Rimane l’obbligo di trasmissione telematica ad ENEA dei dati relativi all’intervento.

 


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