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Detrazione fiscale del 65% per l’installazione di generatori di calore a biomasse

Pubblicato il

– A cura di Alessandro Mosele

Aggiornamento 2018.
Le detrazioni per le caldaie a biomasse sono prorogate per tutto il 2018, sempre per un importo massimo di 30.000€ per unità immobiliare, ma con aliquota didotta dal 65% al 50%.  Sono stati agigornati alcuni requisiti tecnici richiesti ai generatori, aggiornati nel presente articolo.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza su una questione che spesso rimane ancora fumosa, visto che porta con sè una serie di opportunità che fino a pochi anni fa non c’erano.
La Legge di Stabilità 2015 ha aggiunto al comma 347 (Legge 296/06, art. 1) la possibilità di detrazione fiscale del 65% anche per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.
La Legge di Stabilità 2016 e la Legge di Bilancio 2017 hanno poi prorogato le detrazioni fiscali del 65% fino al 31 dicembre 2017 con l’eccezione degli interventi di riqualificazione energetica realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali, prorogati fino al 31 dicembre 2021.

Ne conseguono una serie di semplificazioni:

  • non è più necessario inquadrare i generatori a biomasse nel comma 344 (più complesso e con la necessità di produrre l’Allegato A oltre alla scheda informativa);
  • non è più richiesto che i serramenti esterni degli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F (in pratica tutte le località del Centro e Nord Italia) garantiscano un certo livello di isolamento termico che di fatto non consentiva di usufruire del beneficio fiscale nel caso di edifici dotati di serramenti a vetro semplice;
  • non è più necessaria la sostituzione del vecchio generatore termico, ma è possibile anche la nuova installazione, purchè su edifici esistenti (ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso alla data della richiesta di detrazione), anche se precedentemente non riscaldati;
  • la detrazione fiscale di applica all’intero impianto di climatizzazione invernale e non al semplice generatore di calore.

E’ sempre richiesto il rispetto dei seguenti requisiti, che saranno asseverati dal tecnico abilitato:

  • rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85% (in base al punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);
  • la certificazione ambientale di cui al DM 07/11/2017 n. 186 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18/12/2017 in attuazione dell’articolo 290, comma 4, del D.Lgs. n°152 del 2006, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLgs. 28/2011;
  • il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
  • conformità alle norme UNI EN ISO 17225-5 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato e UNI EN ISO 17225-5 per la legna.

Il calcolo del risparmio energetico, in nel caso di nuova installazione, va eseguito in relazione alla tecnologia standard di riferimento (caldaia a gas a condensazione).

Circa l’installazione delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica o dispositivi equivalenti su tutti i corpi scaldanti non ne è previsto l’obbligo, ma un adeguamento della regolazione è vivamente consigliato sia perchè fiscalmente detraibile sia perchè comporterebbe un ulteriore miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto termico con conseguente riduzione dei consumi.

Nella seguente tabella si riassumono le detrazioni fiscali massime distinte per tipologia di intervento:


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