Energia

Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione di pompe di calore

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– A cura di Alessandro Mosele

PDCA seguito di alcune richieste di chiarimenti in merito alla possibilità di usufruire della detrazione fiscale del 65%, ai sensi della Legge 296/06 prorogata e integrata negli anni fino ad oggi, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ritengo doveroso integrare il post di qualche tempo fa Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione di generatori di calore – chiarimenti, in cui non illustravo il caso in oggetto, quello cioè in cui l’impianto di climatizzazione invernale da sostituire sia costituito da una pompa di calore. Il tema non nè scontato in quanto in linea generale la pompa di calore è una macchine teoricamente più efficiente di un “semplice” generatore di calore, comunemente denominato “caldaia”.
La chiave del problema è se tale intervento possa essere ritenuto fonte di risparmio energetico. Alla luce dei chiarimenti espressi da ENEA (vedere FAQ n. 21 scaricabile qui), si ritiene che il 65% di beneficio fiscale sia ammesso anche in questo caso, ma solo quando la pompa di calore di calore da sostituire si possa ritenere obsoleta e venga sostituira con una pompa di calore più efficiente. Il risparmio energetico sarà così assicurato dal fatto che la vecchia pompa di calore avrà un’efficienza nettamente inferiore rispetto alla nuova, che dovrà rispettare i requisiti di cui al D.M. 19/02/2007, Allegato I, come modificato dal D.M. 06/08/2009.
Tale allegato prevede per la nuova pompa di calore:

  • se di tipo aria/aria un coefficiente di prestazione in riscaldamento (COP) non inferiore a 3,9 e un indice di efficienza energetica in raffrescamento (EER) non inferiore a 3,4;
  • se di tipo aria/acqua di potenza termica utile inferiore a 35kW un COP non inferiore a 4,1  e un EER non inferiore a 3,8.

I valori di COP e EER vanno diminuiti del 5% se la pompa di calore è dotata di variatore di velocità (inverter).
Per altre tipologie di pompa di calore si rimanda al Decreto.
Tutte le prestazioni si intendono misurate in conformità alla norma UNI EN 14511:2004 a pieno regime e nelle condizioni indicate dal Decreto.


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