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Deroga altezze minime interne in edifici esistenti oggetto di riqualificazioni energetiche

Pubblicato il

– A cura di Alessandro Mosele

Viste le numerose richieste di chiarimenti in merito all’altezza minima dei locali abitabili, rispondo con questo breve post. La deroga in oggetto, ormai vigente da qualche mese ma non ancora nota a tutti, è estremamente importante per i professionisti del settore e per i proprietari di immobili oggetto di interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Cito testualmente il DM 26/6/2015, Allegato 1,  articolo 2, paragrafo 2.3, comma 4 e la DGR 967/15 (Regione Emilia Romagna), articolo 5, comma 6 che riporta le medesime parole del DM, pertanto tale disposizione si può considerare senza alcun dubbio valida sia a livello nazionale che per la Regione Emilia Romagna:

“Negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni importanti, o a riqualificazioni energetiche […], nel caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall’interno, le altezze minime dei locali di abitazione previste al primo e al secondo comma, del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (nota 1), possono essere derogate, fino a un massimo di 10 centimetri. Resta fermo che nei comuni montani al di sopra dei metri 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55″.

Pertanto, nelle condizioni sopra evidenziate, può essere ammessa una altezza minima dei locali di 2,60 anzichè 2,70m, mentre i locali come corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli avranno conseguentemente una altezza minima consentita di 2,30 anzichè 2,40m. Non appare invece riducibile l’altezza minima prevista per i locali abitabili nei comuni montani, che resta di 2,55m.

Nota1. D.M. 5 luglio 1975, art. 1: “L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,70, riducibili a m 2,40 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli. Nei comuni montani al di sopra dei m 1.000 s.l.m. può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell’altezza minima dei locali abitabili a m 2,55“.

Scarica i testi legislativi in formato PDF, nei file sono presenti dei segnalibri per accedere velocemente ai paragrafi citati.

9 pensieri su “Deroga altezze minime interne in edifici esistenti oggetto di riqualificazioni energetiche

  1. Salve, dal suo articolo si può quindi riscrivere l’articolo 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 in questo modo:

    L’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m 2,60 riducibili a m 2,30 per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

    E’ corretto?

  2. Salve Ingegnere, il testo della norma è assolutamente chiaro e non da adito ad equivoci.

    Vorrei però chiederle se nel caso di locali esistenti alti 230 cm sottoposti a lavori di riqualificazione energetica, a cui per ragioni di efficientamento si effettua un lavoro di isolamento interno con malte idonee (nuovo massetto per intenderci) che a lavori finiti riportano l’altezza a 230 cm, sono da ricondursi alla previsione normativa?

    In sintesi, locale 230 che diventa 245 per effetto della demolizione del vecchio pacchetto e che ritorna 230 a seguito dell’isolamento interno.

    1. Grazie per il commento “stimolante”. Direi che applicando una giusta dose di buon senso potrebbe essere un ragionamento accettabile. Resta il fatto, probabilmente sgradito ad alcuni tecnici comunali, che in tal modo si sanerebbe piuttosto facilmente una irregolarità edilizia in essere. Mi tenga aggiornato su eventuali sviluppi di un caso concreto.

      1. Egregio Ingegnere Salve Buonasera,
        per caso ha saputo più nulla dall’utente Sig. Fabrizio?
        Le domando in merito perché io sarei in una situazione piuttosto simile; cioé ho un immobile con seminterrato adeguabile sia sotto il punto di vista aeroilluminante, che di altezza. Attualmente ha un’altezza interna di soli 253 cm, ma che dovrei riuscire a portare a 2,60 mt demolendo tutto il pacchetto attuale, per sostituirlo con uno nuovo inclusivo di vespaio aerato e impianto radiante.
        Purtroppo non abito nella Regione Emilia-Romagna, ma spero che (anche) qua nelle Marche la normativa venga recepita con un pizzico di elasticità mentale e buon senso.

        Grazie.
        D.S.

        1. Buongiorno, del sig. Fabrizio non ho più avuto notizie. In effetti la sua situazione è analoga, ribadisco che se si rispettano i 2,60m la normativa è chiara e non richiede di arrampcarsi sugli specchi. Se il locale non fosse già abitabile sicuramente non lo può diventare senza il rispetto di tale altezza. Sottolineo infine che l’intervento di isolamento richiede comunque di rispettare dei requisiti minimi a seconda dell’entità della superficie interessata, da verificare con il progettista e dichiarare nella documentazione ex Legge 10/91 da depositare in Comune.

          1. Ing. Buongiorno,
            la ringrazio per il celere riscontro.
            Certamente il limite d’altezza per l’abitabilità va rispettato in modo puntuale (>=2,60 mt).
            Per i requisiti minimi dell’intervento di isolamento, non dovrei avere problemi, in quanto sarò seguito da uno studio termotecnico accreditato che verificherà ogni requisito.
            Non appena il Comune mi darà risposta, vedrò di farle conoscere l’esito ricevuto.

            Buon Weekend.
            D.S.

  3. Buonasera, vorrei una precisazione , per rientrare nei 2,60 mt di altezza locali, è necessario sia il riscaldamento a pavimento e isolamento termico interno, oppure è sufficiente l’uno o l’altro ?. Grazie

    1. Buongiorno, la sua domanda è sibillina, spero di darle la risposta che cerca: sono necessari entrambi, nel senso che l’installazione di pannelli radianti, sia a pavimento che a soffitto, richiede per normativa che sia previsto un loro isolamento dalle strutture. Il problema sarà poi garantire il minimo isolamento richiesto dalla normativa, che nel caso di pavimenti o soffitti rivolti verso l’esterno o locali non riscaldati è tutt’altro che esiguo. Per maggiori informazioni sono a disposizione per una consulenza personalizzata o contatti un suo progettista termotecnico di fiducia.

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