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Detrazione 65% per schermature solari

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– A cura di Alessandro Mosele

65%La Legge del 23 Dicembre 2014 n.190 (Legge di Stabilità 2015), ha prorogato nella misura del 65%, fino al 31 dicembre 2015, le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente di cui alla Legge 296/06 estendendo la detrazione anche all’acquisto e posa in opera di schermature solari (tende esterne e interne, scuri ecc.), fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro.
Questa estensione rappresenta una importante novità e sta infatti dando un buon contributo al mercato delle schermature solari, in modo particolare in questo periodo estivo. Da un punto di vista energetico una schermatura solare può essere un po’ considerata come una sorta di “cappotto termico estivo”, nel senso che, come l’isolamento termico dell’involucro edilizio, va a ridurre il fabbisogno di energia per il raffrescamento dell’edificio. L’ideale sarebbe abbinare idonei sistemi di schermatura solare ad un buon isolamento ma, anche quando l’isolamento termico fosse mediocre, una schermatura solare può comunque ridurre la radiazione solare incidente sulle superfici vetrate e opache dell’edificio e di conseguenza l’energia richiesta per il raffrescamento estivo, migliorando le condizioni di comfort interne anche in assenza di impianti di condizionamento.
L’agevolazione fiscale aggiunge a questi vantaggi energetici i benefici finanziari, come avviene per tutte le altre forme di agevolazione fiscale per interventi di risparmio energetico previste dalla Legge 296/06, rendendo nella maggior parte dei casi tali interventi estremamente convenienti.
I requisiti per poter usufruire della detrazione fiscale sono i seguenti:

  • Alla data della richiesta di detrazione, l’immobile deve essere “esistente”, ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • le schermature solari devono essere a protezione di una superficie vetrata;
  • devono essere applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall’utente;
  • possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all’interno, all’esterno o integrate;
  • possono essere in combinazioni con vetrate o autonome (aggettanti);
  • devono essere mobili;
  • devono essere schermature “tecniche” (in altri termini sono escluse semplici tende o schermature “fai da te” ed è richiesta la presenza di schede tecniche e marcatura CE se prevista);
  • per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.), vengono considerati validi tutti gli orientamenti;
  • per le schermature non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

La detrazione fiscale è subordinata, oltre che al rispetto dei requisiti sopra riportati e alla conservazione della documentazione tecnica delle tende, alla corretta redazione delle fatture citando la Legge 296/06, al pagamento con bonifico bancario o postale conforme alla Legge 296/06 e all’invio telematico della comunicazione ad ENEA.

Per maggiori informazioni e chiarimenti potete contattarmi.

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