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Detrazione fiscale del 65% per la sostituzione di generatori di calore – chiarimenti

Pubblicato il

– A cura di Alessandro Mosele

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Sono ormai passati più di 6 anni dall’emanazione del DM 11/03/08 che, con il precedente DM 19/02/07, completò il quadro normativo di definizione dei requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici fiscali introdotti dalla finanziaria 2007 (Legge 296/06) per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti. La detrazione prevista era inizialmente del 55% in 3 anni, poi venne varie volte modificata fino all’attuale 65% in 10 anni.Restano, però, spesso molti dubbi sia ai clienti che a molti installatori. Vogliamo in questa sede chiarirne almeno due, in merito all’installazione di nuovi generatori di calore, distinguendo tra:
1) generatori di calore a condensazione o pompe di calore ad alta efficienza;
2) generatori di generatori di calore alimentati a biomasse.

Questi sono in molti casi gli interventi finanziariamente più convenienti, consentendo riduzioni sui consumi di combustibile per riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria fino al 30% nel primo caso, e fino al 50-60% nel secondo caso, a seconda della situazione preesistente.
Va innanzitutto premesso, cosa non sempre scontata, che in tutti i casi è richiesta la sostituzione del precedente generatore di calore e che l’intervento deve garantire un certo risparmio energetico (per esempio non è detraibile la sostituzione di un generatore di calore a condensazione con altro a condensazione).
Nel caso 1) è inoltre richiesta l’installazione di valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti salvo alcune eccezioni che in realtà nell’edilizia esistente si verificano piuttosto raramente (vedere FAQ ENEA n. 11).
Il caso 2) è più complesso e comporta in sintesi:

  • una documentazione da trasmettere ad ENEA per l’ottenimento dei benefici fiscali più complessa (il cosiddetto “comma 344” della Legge 296/06, che oltretutto non può essere riferito ad una singola unità immobiliare ma deve interessare l’intero edificio);
  • il vincolo di garantire una certa prestazione energetica finale dell’edificio, stabilita dal DM 26/10/10, che di fatto comporta indirettamente anche l’adeguamento del sistema di regolazione con l’installazione di valvole termostatiche;
  • l’obbligo di redigere l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) finale;
  • che il generatore di calore a biomasse rispetti una serie di requisiti (attestati da dichiarazione del produttore) riassunti nella FAQ ENEA n. 27;
  • che i serramenti esterni degli edifici ubicati nelle zone climatiche C, D, E e F (in pratica tutte le località del Centro e Nord Italia) garantiscano un certo livello di isolamento termico (di fatto serramenti datati, anche con vetri doppi, devono essere sostituiti);
  • che un tecnico abilitato asseveri il rispetto dei predetti requisiti.

Tutti questi vincoli, ma soprattutto la necessità di sostituire il precedente generatore di calore, ha comportato in questi anni una netta predominanza di interventi di sostituzione di generatori di calore esistenti con caldaie a condensazione piuttosto che a biomasse, anche se quest’ultimo tipo di intervento in taluni casi può essere preferibile e portare a risparmi di combustibile davvero consistenti.

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